ALLEGATO “A” ALL’ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO
STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE – ITALIAN HEART FOUNDATION” (di seguito denominata “Fondazione”), con sede in Milano, Viale Piave n. 35.
ART. 2
La Fondazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
SCOPI
ART. 3
La Fondazione persegue i seguenti scopi:
a) effettuare studi e ricerche per contribuire allo sviluppo delle conoscenze in campo cardiovascolare in tutti i suoi aspetti, ossia: ricerca scientifica, applicazione pratica, prevenzione, educazione sociale;
b) interagire con altri Enti Pubblici e Privati allo scopo di facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni e di conoscenze.
ART. 4
Per conseguire tali scopi la Fondazione intende promuovere attività formative e di consulenza mediante:
1) rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali;
2) corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti al pubblico ed alle professioni sanitarie;
3) gruppi di studio e di lavoro su specifici argomenti;
4) l’edizione e distribuzione di pubblicazioni periodiche e non e di materiale divulgativo; la realizzazione di video e CD-rom; la messa in atto di iniziative di e-learning;
5) ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale, consona agli scopi statutari.
PATRIMONIO
ART. 5
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto pervenuto alla stessa.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi.
SOCI
ART. 6
I Soci sono: Fondatori, Sostenitori, Benemeriti, Ordinari.
Fondatori: sono le persone fisiche, società ed enti nominati nell’atto costitutivo;
Sostenitori: sono le persone fisiche, società ed Enti che hanno contribuito finanziariamente in modo determinante al perseguimento degli scopi della Fondazione;
Benemeriti: sono designati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche, società o Enti, che hanno partecipato e contribuito al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Ordinari: sono persone fisiche, società o Enti che hanno versato il contributo associativo annuale.
AMICI
ART. 7
Sono Amici della Fondazione le persone fisiche o Enti che aderiscono alle finalità ed agli scopi scientifici della Fondazione.
Essi, se invitati, possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
ORGANI SOCIALI
ART. 8
Sono Organi della Fondazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 9
L’Assemblea è costituita dai i Soci Fondatori e Sostenitori. Ad essa possono partecipare senza diritto di voto i soci benemeriti, i soci ordinari e, se invitati, gli Amici.
ART. 10
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
ART. 11
L’Assemblea ordinaria, da convocarsi dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro
il termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, delibera:
1) sull’approvazione del bilancio;
2) sulla nomina del Presidente, degli altri componenti il Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) sul compenso dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
4) sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) sulla nomina del Segretario Generale della Fondazione e sulla determinazione dell’eventuale suo compenso;
6) sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti dei componenti il Consiglio Direttivo, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del liquidatore e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza: le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
ART. 12
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante raccomandata R.R. contenente il luogo, il giorno, l’ora nonché l’ordine del giorno, da inviare ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata al loro domicilio, così come risulta dal libro dei soci. Le convocazioni sono valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica, a mezzo telefax o
telegramma. In caso di urgenza le convocazioni possono essere effettuate entro le 48 ore precedenti la data
fissata per l’Assemblea.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l’Assemblea quando ciò sia richiesto da almeno 2/3 dei soci fondatori e sostenitori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
ART. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano per età. L’Assemblea provvede alla nomina del suo segretario.
ART. 15
I soci possono farsi rappresentare per iscritto da altro socio avente diritto di voto.
ART. 16
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta.
ART. 17
Le delibere adottate devono essere verbalizzate in un apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e tenuto presso la sede della Fondazione.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall’Assemblea. Sono membri di diritto e permanenti del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori o loro rappresentanti. Gli altri componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo ha, fra l’altro, competenza per:
– la nomina dei Vice Presidenti;
– la redazione del progetto del bilancio annuale;
– l’attuazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo e gli scopi della Fondazione;
– l’accettazione dei soci sostenitori e benemeriti;
– la fissazione del contributo associativo ordinario annuale;
– la redazione ed approvazione di regolamenti atti disciplinare il funzionamento della Fondazione e dei suoi Organi;
– l’istituzione del Comitato Scientifico e la nomina dei suoi componenti;
– l’istituzione del Comitato di Programmazione e Sviluppo e la nomina dei suoi componenti;
– l’istituzione della Commissione Borse di Studio e Premi e la nomina dei suoi componenti,
– l’istituzione di delegazioni la cui attività si svolgerà secondo appositi regolamenti;
– l’elaborazione del programma di attività per ogni anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei consiglieri e, comunque, almeno una volta all’anno entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la redazione del progetto di bilancio.
La convocazione, da effettuarsi almeno 8 giorni prima della data fissata, deve contenere il luogo della riunione, l’ora della convocazione e l’ordine del giorno.
La convocazione può avvenire per raccomandata R.R., per posta elettronica o a mezzo telefax o telegramma. In caso di urgenza le convocazioni possono essere effettuate anche entro le 48 ore precedenti la data fissata.
Le riunioni e le conseguenti votazioni possono avvenire anche in tele e/o video-conferenza.
ART. 21
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.
I membri collegati mediante tele e/o video-conferenza sono considerati come presenti.
ART. 22
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Fondazione, è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Rientra nei suoi compiti quello di nominare i dirigenti della Fondazione, determinandone le condizioni contrattuali e retributive e designare gli Amici di cui all’art. 7 dello statuto.
In caso di urgenza, assume ogni decisione ritenuta opportuna, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.
ART. 23
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni ed i poteri dello stesso vengono assunti dal Vice Presidente più anziano per età.
L’assenza o l’impedimento devono constare da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 24
Al Segretario Generale sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in ossequio alle direttive fissate dal Consiglio Direttivo. Esso potrà assumere i dipendenti ed operare con firma libera e disgiunta sulle disponibilità finanziare della Fondazione.
ART. 25
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale della Fondazione.
La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni.
La Giunta Esecutiva opera per la realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le direttive strategiche indicate dal Consiglio Direttivo.
ART. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi anche non soci nonché da un membro supplente. I suoi membri devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
ART. 27
Ai doveri e ai poteri dei Revisori dei conti si applicano le norme dettate dal codice civile per i sindaci della società per azioni.
ART. 28
Il Comitato Scientifico, composto da ricercatori e clinici attivi nel campo della ricerca cardiovascolare e campi affini, è organo di consulenza per il Consiglio Direttivo nella
realizzazione degli scopi della Fondazione ed opera secondo apposito regolamento.
Il suo Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 29
Il Comitato di Programmazione e Sviluppo, composto da personalità anche non mediche, è organo di consulenza per il Consiglio Direttivo ed opera secondo apposito regolamento.
Il suo Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 30
La Commissione Borse di Studio e Premi ha il compito di vagliare, approvare o respingere ogni richiesta di borse di studio che pervenga alla Fondazione, avuto particolare riguardo ai contenuti scientifici della richiesta ed alla sua pertinenza con le finalità istituzionali della Fondazione.
E’ composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ESERCIZIO
ART. 31
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
La bozza del bilancio annuale predisposta dal Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere depositate presso la sede della Fondazione affinché i soci ne possano prendere visione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea.
LIQUIDAZIONE
ART. 32
La Fondazione può essere liquidata con deliberazione adottata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
I beni risultanti dalle operazioni di liquidazione e costituenti il patrimonio finale devono essere devoluti dai liquidatori alla Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation di Milano, ovvero ad altri Enti senza fini di lucro aventi scopi e finalità affini alla Fondazione, secondo quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria.
F.TO ELENA TREMOLI
F.TO GIUSEPPE GASPARRINI NOTAIO
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La Associazione Fondazione Italiana per il Cuore raccoglie fondi da destinare alla ricerca e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Le donazioni sono interamente deducibili dalla dichiarazione dei redditi in quanto destinati ad Ente di ricerca individuato dal D.P.C.M. 25/02/09 (art. 14/1 D.L. 14/03/05 n.° 35 e art. 1/353 Legge 23/12/05 n.° 266).
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